Circolari

Modifiche alla disciplina IRAP – Legge di Stabilità 2015 – Circolare Agenzia delle Entrate 9 giugno 2015, n. 22/E.

Circolare n° 53/2015 » 11.06.2015

Con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate, ha risposto ad alcuni quesitisollevati anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria - relativi a dubbi interpretativi concernenti le novità normative introdotte in materia di IRAP dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi da 20 a 24 Legge  23 dicembre 2014 n. 190).

Si riportano di seguito una sintesi dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai singoli quesiti.

1. Imprese operanti in concessione e a tariffa

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche le imprese operanti in concessione e a tariffa (c.d. public utilities), alle quali non sono applicabili le deduzioni sul cuneo fiscale, possono beneficiare della deducibilità integrale del costo sostenuto per i lavoratori impiegati a tempo indeterminato, ai fini del calcolo della deduzione di cui all’art. 11, co. 4-octies) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,determinata come differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell’art. 11 delmedesimo decreto legislativo.

2. Contratti di somministrazione e distacco

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla possibilità di beneficiare della deduzione integrale del costo del personale assunto con contratto di somministrazione, precisa che l’agevolazione è ammissibile solo in presenza di un contratto sottostante (tra datore di lavoro e dipendente) che sia a tempo indeterminato. In questo caso, il beneficio è riconosciuto in capo all’utilizzatore in relazione al tempo di effettivo impiego del lavoratore somministrato.

Anche il costo del lavoro relativo al personale distaccato, assunto a tempo indeterminato, è deducibile dalla base imponibile IRAP dell’impresa distaccante.

3. TFR e accantonamenti

Con riferimento ai costi relativi al TFR e alle quote rivalutate, ai fini della determinazione del costo del lavoro deducibile dall’IRAP, la circolare– prendendo a riferimento una impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare - precisa che sono incluse le quote di TFR maturate a partire dall’esercizio 2015, compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tuttoil 2014, in quanto considerati debiti certi.

Tuttavia, gli accantonamenti per oneri futuri relativi al personale, effettuati a partire dal 2015, non sono deducibili dall’IRAP poiché di natura estimativa.

4. Accantonamenti pregressi

Anche i fondi relativi agli oneri per il personale dipendente accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore della norma e che non hanno trovato riconoscimento fiscale in sede di accantonamento, concorrono alla determinazione del costo del personale deducibile dall’IRAP a partire dal periodo d’imposta 2015, se si è verificato l’evento che ne ha determinato l’iscrizione in bilancio. Se tali accantonamenti hanno concorso alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, bisognerà recuperare l’imposta precedentemente dedotta, mediante la rilevazione di una sopravvenienza attiva.

5. Contratti a termine

La circolare precisa che la deducibilità integrale del costo del lavoro dall’IRAP non si applica ai rapporti di lavoro a termine, anche se tale temporaneità è fisiologica dell’attività o del settore in cui il lavoratore risulta impiegato, es. calciatori con contratto di durata massima quinquennale o lavoratori stagionali.

6. Credito d’imposta in assenza di personale

Affinché sia possibile fruire del credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP indicata in dichiarazione, a beneficio dei contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario che l’impresa che intende fruirne non abbia avuto alle dipendenze un lavoratore subordinato, anche per un periodo di tempo limitato dell’anno.

7. Deduzione forfetaria imposte sui redditi

Infine, la circolare chiarisce che la deduzione forfetaria ai fini IRES/IRPEF pari al 10% dell’IRAP forfetariamente riferita a interessi e oneri assimilati, di cui all’art. 6, co. 1 del D.L. 29 novembre 2011, n. 185, va calcolata sull’IRAP al lordo del contributo corrispondente al credito d’imposta concesso alle imprese che non hanno dipendenti, dal momento che tale credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Si allega il testo della circolare.

                                               
                                                    

» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi  |   Autore GR/mf
» Carta intestata

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